Sul nostro blog abbiamo già inquadrato che cos’è un fondo pensione, le differenze tra fondi negoziali, aperti e PIP, (clicca qui per approfondire) e il ruolo del TFR nella costruzione della previdenza integrativa (clicca qui per approfondire). In questo articolo ci concentriamo sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199).
Deducibilità: il tetto sale a 5.300 €
La manovra innalza il limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare da 5.164,57 € a 5.300 €, con effetto dal periodo d’imposta 2026. Che cosa significa, in concreto, “dedurre”?
La deducibilità è uno dei principali incentivi della previdenza complementare: i contributi versati (entro il limite previsto) riducono il reddito imponibile e, di conseguenza, l’IRPEF dovuta, consentendo di pagare meno imposte oggi a fronte di un accantonamento finalizzato alla pensione. Per esempio, se un lavoratore con reddito imponibile di 30.000€ versasse 3.000€ al fondo pensione, il suo reddito imponibile, sul quale verrà calcolata l’aliquota IRPEF corrispondente, si ridurrebbe a 27.000 €.
È un vantaggio rilevante perché:
- rende più efficiente il versamento rispetto ad altre forme di risparmio non dedicate in modo specifico alla pensione;
- consente di ottimizzare la pianificazione fiscale, soprattutto per chi si colloca in scaglioni IRPEF medio-alti.
È importante sottolineare che nel limite di deducibilità rientrano i contributi (sia del lavoratore, sia del datore di lavoro) ma non il TFR conferito al fondo e il beneficio fiscale dipende dall’aliquota marginale IRPEF in cui si trova il contribuente: in sintesi, più l’aliquota IRPEF pagata sul proprio reddito è elevata, maggiore è il risparmio fiscale associato alla deduzione.
Cosa comporta questo aumento: il salto da 5.164,57 € a 5.300 € vale 135,43 € in più di deduzione. Il risparmio fiscale dipende dall’aliquota marginale: ad esempio, per un’aliquota marginale IRPEF del 35% parliamo di circa 47 € di imposte in meno. Senz’altro è stata aggiornata una soglia ferma da moltissimi anni ma sono in realtà altri gli interventi destinati ad avere l’impatto più significativo sul mercato e sulle possibilità offerte dai fondi pensione.
“Prima occupazione”: cambia il recupero della deduzione non utilizzata
La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulla disciplina dedicata ai lavoratori alla prima occupazione. In questa fase, soprattutto nei primi anni, può essere più difficile versare importi tali da sfruttare pienamente la deduzione. La logica di fondo resta quella del recupero nel tempo: a fronte di versamenti iniziali più contenuti, viene riconosciuta la possibilità di dedurre importi maggiori negli anni successivi, entro limiti definiti.
Regola precedente: l’extra-deduzione era legata a un plafond complessivo e prevedeva, nei 20 anni successivi al primo quinquennio di adesione alla previdenza complementare, una deduzione aggiuntiva con limite annuo prefissato in 2.582,29€ annui.
Dal 1° luglio 2026: resta la finestra dei 20 anni successivi al primo quinquennio di partecipazione, ma l’extra-deduzione diventa “personalizzata”: dipende da quanto nei primi 5 anni sarebbe stato deducibile ma non è stato effettivamente versato, con un tetto annuo pari a metà del limite ordinario. Con il nuovo limite a 5.300 €, il massimo teorico è quindi 2.650 € annui e complessivamente, tra deduzione ordinaria ed extra-deduzione, il limite teorico massimo deducibile può raggiungere 7.950 € annui.
Per comprendere il meccanismo, si consideri un lavoratore alla prima occupazione che, nei primi cinque anni di partecipazione, versa 2.000 € annui a fronte di un limite di deducibilità pari a 5.300 €. La deduzione non utilizzata è pari a 3.300 € annui, per un totale di 16.500 €. Tale importo potrà essere recuperato nei 20 anni successivi come deduzione aggiuntiva, entro il limite annuo di 2.650 €, in aggiunta alla deduzione ordinaria.
Portabilità del contributo datoriale
La manovra 2026 interviene sul d.lgs. 252/2005 stabilendo che, in caso di trasferimento della posizione da un fondo pensione negoziale (o da una forma individuata dagli accordi collettivi o aziendali) verso un fondo pensione aperto (FPA) o un piano individuale pensionistico (PIP), il lavoratore mantiene il diritto a beneficiare della contribuzione futura del datore di lavoro.
In tal modo viene superato il vincolo che limitava il riconoscimento del contributo datoriale alle sole forme collettive di origine, ampliando in modo significativo la libertà di scelta nella gestione del risparmio previdenziale.
Si tratta di un cambiamento rilevante, perché aumenta l’effettiva fruibilità della contribuzione prevista dal contratto di lavoro. Al tempo stesso, impone una valutazione attenta delle caratteristiche dei diversi prodotti presenti sul mercato, soprattutto sul fronte dei costi di gestione (trovi qui un articolo di approfondimento). Tuttavia, al momento, in assenza delle istruzioni operative della COVIP, questa portabilità non è ancora pienamente “attivabile” nella pratica. Sarà quindi importante monitorare i chiarimenti applicativi.
Prestazioni: più capitale e nuove modalità di uscita
La riforma interviene in modo significativo anche sulla fase di erogazione delle prestazioni, con l’obiettivo di ampliare le opzioni disponibili al momento del pensionamento: dal 1° luglio 2026 aumenta la flessibilità in fase di erogazione della prestazione.
La quota massima liquidabile in capitale al momento del pensionamento sale dal 50% al 60% del montante finale restando ferma, in via generale, la componente in rendita per la parte residua, salvo casi particolari.
Esempio: montante 100.000 €
- prima della riforma: massimo 50.000 € in capitale e la restante parte in rendita;
- dal 1° luglio 2026: massimo 60.000 € in capitale e la restante parte in rendita.
Rimane comunque la possibilità di erogazione dell’intero capitale quando, convertendo almeno il 70% del montante in rendita vitalizia, la stessa risulti sotto una soglia legata all’assegno sociale.
Nuove modalità di erogazione
Inoltre, accanto alla rendita vitalizia, per le forme a contribuzione definita, la riforma introduce tre opzioni:
- Rendita a durata definita: non è vitalizia; la durata è agganciata alla vita attesa residua (speranza di vita) e la rata annua è determinata da una regola di calcolo;
- Prelievi regolamentati: la possibilità di ricevere importi secondo modalità e limiti stabiliti, con maggiore flessibilità rispetto alla sola rendita tradizionale;
- Erogazione frazionata del montante: liquidazione “a rate” del capitale nel tempo, per un periodo non inferiore a 5 anni, alternativa intermedia tra capitale immediato e rendita.
Al momento dell’esercizio dell’opzione, il beneficiario può inoltre indicare soggetti titolari del riscatto della prestazione in caso di premorienza, differenza rilevante rispetto alla rendita vitalizia, che si estingue con il decesso dell’iscritto.
Adesione automatica: cosa cambia dal 1° luglio 2026
Per i dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i domestici) scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare, con facoltà di rinuncia entro un termine preciso.
Entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore può:
- rinunciare e mantenere il TFR “in azienda” nel regime civilistico;
- conferire il TFR a un’altra forma di previdenza complementare liberamente scelta;
- non fare nulla: in tal caso l’adesione si perfeziona verso la forma collettiva prevista dagli accordi; se esistono più fondi di previdenza complementare previsti, vale il criterio della forma con più aderenti in azienda (salvo diverso accordo).
Cosa fare adesso
- Hai un fondo pensione?
- Verifica quanto stai versando (tu + datore) e se stai sfruttando a pieno la deduzione.
- Se sei vicino al tetto, pianifica i versamenti 2026 con il nuovo limite 5.300 €.
- Se nel 2026 sarai un neoassunto, segnati i primi 60 giorni: è la finestra decisionale.
- Se cambi lavoro, prepara subito la scelta sulla destinazione del TFR maturando e valuta se trasferire/accorpare posizioni.
In Adhoc SCF, come consulenti finanziari indipendenti, partiamo da un principio semplice: la norma è una cornice, ma il risultato dipende da come si traducono deducibilità, TFR e modalità di prestazione in scelte coerenti con obiettivi, orizzonte temporale, profilo di rischio, esigenze di liquidità e fiscalità.
Se vuoi capire come queste novità si applicano al tuo caso (TFR, contributi, scelta del comparto, modalità di uscita), possiamo supportarti con un’analisi chiara e personalizzata: contattaci per valutare insieme la soluzione più adatta e trasformare la previdenza complementare da “adempimento” a parte integrante del tuo piano finanziario.