Spunto di riflessione tra costi e benefici fiscali
Quando ci si trova a scegliere tra investire in un deposito amministrato (cioè un normale conto titoli) e una polizza di ramo III* (cioè un contenitore assicurativo che investe in un deposito amministrato in titoli o in una gestione di fondi), il rischio più frequente è considerare come fattore decisivo solo il tema della successione, il che si traduce in una lettura riduttiva.
Il tema successorio
Il tema successorio è senza dubbio centrale e merita di essere inquadrato con precisione. Oggi, in Italia, i trasferimenti per causa di morte a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, come i figli, sono soggetti a un’imposta pari al 4% applicata esclusivamente sulla quota che eccede la franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario.
Il Testo Unico sulle successioni prevede alcune rilevanti esclusioni dall’attivo ereditario. In particolare, non concorrono alla formazione della base imponibile i titoli del debito pubblico espressamente indicati dalla normativa, tra cui BOT, BTP e strumenti analoghi emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.
Sul fronte assicurativo, le somme corrisposte al beneficiario designato nell’ambito delle polizze vita, in linea generale, non rientrano nell’asse ereditario e non sono quindi soggette all’imposta di successione.
Questo, tuttavia, non significa che la polizza sia sempre la soluzione economicamente più conveniente. Il confronto corretto non è tra due portafogli diversi, bensì tra lo stesso portafoglio detenuto in due contenitori giuridico-fiscali differenti. Ed è proprio questo il punto: non chiedersi soltanto “c’è un vantaggio fiscale?”, ma soprattutto “quanto costa ottenerlo e per quanto tempo dovrò sostenerne il costo?”.
Il caso considerato
Osserviamo il seguente caso a titolo di esempio: investitore di 65 anni, un patrimonio complessivo (immobiliare e mobiliare) di 11 milioni di euro, un coniuge e due figli maggiorenni. L’analisi si concentra sulla possibile allocazione del patrimonio mobiliare: 6 milioni investiti ipoteticamente nello stesso portafoglio a rischio medio, detenuti o in un normale conto titoli oppure dentro una polizza di ramo III.
Il portafoglio prevede in entrambi i casi che il 20% dell’importo sia investito in titoli di Stato.
Le commissioni considerate nel confronto sono pari allo 0,40% annuo per il conto titoli e all’1,63% annuo per la polizza. Nelle ipotesi del caso, la vita residua attesa dell’investitore è assunta in circa 18,3 anni.
Qui emerge subito una prima considerazione, spesso trascurata nel linguaggio commerciale: il vantaggio successorio della polizza non riguarda automaticamente l’intero capitale investito. Se il 20% del portafoglio è composto da titoli di Stato, quella quota è già esclusa dall’attivo ereditario anche senza ricorrere alla polizza. Nel caso in esame, quindi, la parte effettivamente rilevante ai fini del confronto scende da 6 milioni a 4,8 milioni (pari all’80% di 6 milioni). Poiché il patrimonio totale supera le franchigie disponibili, nelle ipotesi del caso, questa parte di investimenti è considerata già oltre la soglia esente da imposta. Applicando quindi l’aliquota del 4% sul capitale al netto dei titoli di stato, il risparmio successorio attribuibile alla polizza è pari a 192.000 euro (4.800.000€ *4%).
Il vantaggio non è gratuito
Questo dato, però, non chiude il confronto: lo apre. Perché 192.000 euro non sono un beneficio “gratuito”, ma un vantaggio potenziale della polizza che va confrontato con il costo annuo certo della stessa.
Quale commissione annua può sopportare la polizza, rispetto al deposito, prima di distruggere il vantaggio fiscale che promette?
La risposta è netta.
Poiché la polizza eviterebbe l’imposta ma impone un costo annuo aggiuntivo rispetto al deposito (costo polizza – costo deposito), la commissione “extra” che renderebbe indifferenti le due soluzioni è:

Quindi, oltre al costo del deposito amministrato (0,40%), la polizza dovrebbe avere un costo totale non superiore a circa lo 0,57% annuo per pareggiare il risparmio di imposta (0,17% di commissione extra); se si attualizzano i flussi con un tasso del 3%, la soglia scende intorno allo 0,53% annuo (0,13% di commissione extra).
È il passaggio più importante dell’intero ragionamento. Sposta l’attenzione dal fascino dell’argomento fiscale alla sua convenienza economica effettiva.
In altri termini: una polizza di ramo III può anche offrire un profilo successorio interessante, ma se il suo costo aggiuntivo supera di molto la commissione di pareggio, il beneficio fiscale rischia di essere assorbito nel tempo dalle spese ricorrenti. Le spese ricorrenti, a differenza dell’imposta di successione, sono un esborso certo, annuale e immediatamente misurabile.
Il differenziale di costo
Nel caso in esame, infatti, la differenza di costo non è marginale: si passa dallo 0,40% dell’alternativa in deposito titoli all’1,63% della polizza, con un differenziale dell’1,23% annuo. Tradotto in euro su 6 milioni, significa per la polizza circa 73.800 euro (6.000.000€ *1,23%) di costo aggiuntivo ogni anno. Confrontando questa maggior spesa con il risparmio d’imposta di 192.000 euro, il punto di pareggio si raggiunge in circa 2,6 anni (192000/73800); con attualizzazione al 3%, il pareggio scende a circa 2,54 anni.
La lettura operativa è molto semplice. Se il decesso dovesse intervenire in un orizzonte molto breve, entro i due anni in questo caso, il vantaggio successorio della polizza potrebbe risultare economicamente prevalente; questo vantaggio però si riduce progressivamente fino ad annullarsi intorno ai 2,6 anni. Se invece l’orizzonte temporale è coerente con la vita residua ipotizzata nel caso, cioè circa 18 anni, l’accumulo delle commissioni tende a superare di gran lunga il beneficio fiscale. In un simile scenario, la polizza rischia di rivelarsi un contenitore più costoso di quanto il beneficio successorio riesca a giustificare.
Questo non significa, naturalmente, che la polizza di ramo III debba essere esclusa a priori. Significa qualcosa di più serio e professionale: deve essere utilizzata solo nei casi in cui porti un beneficio complessivo all’utente finale. Una polizza può avere senso quando la componente assicurativa, la designazione dei beneficiari, la pianificazione del passaggio generazionale e l’orizzonte temporale dell’investitore sono coerenti tra loro. Ma quando la motivazione principale è soltanto “evitare la successione”, il rischio è di pagare troppo ogni anno per ottenere un vantaggio che, numeri alla mano, potrebbe essere modesto, remoto o in parte già presente anche nel deposito titoli grazie alla natura degli attivi detenuti.
La conclusione, per chi fa pianificazione patrimoniale con metodo, è quindi molto chiara. Il contenitore giuridico conta, ma non basta. La scelta tra deposito amministrato e polizza di ramo III va costruita su quattro variabili: patrimonio complessivo, composizione effettiva del portafoglio, costo totale della struttura e orizzonte temporale realistico. Solo così si distingue un vantaggio teorico da una convenienza reale. A maggior ragione, risulta evidente come, per patrimoni inferiori e/o per investitori più giovani, una polizza acquistata esclusivamente con l’obiettivo di evitare l’imposta di successione rischi di essere uno strumento inefficiente.
Ed è proprio in questo spazio che la consulenza indipendente può fare la differenza: riportare la decisione dal piano commerciale al piano economico, patrimoniale e successorio.
* La polizza di ramo III è un contratto assicurativo le cui prestazioni principali sono collegate al valore di quote di OICR, fondi interni, indici o altri valori di riferimento.